Causa C520/21, Arkadiusz Szcześniak contro Bank M. SA, con l’intervento di Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della Direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi, in caso di annullamento di un contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza, da un lato, non ostano a che il consumatore richieda all’istituto di credito una compensazione che vada oltre il rimborso delle rate mensili versate, le spese pagate per l’esecuzione del contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento; contrariamente, dall’altro lato, essi ostano a che l’istituto di credito possa richiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del contratto, nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento.
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