La violazione del limite di finanziabilità previsto in relazione ai contratti di mutuo fondiario non comporta la nullità del contratto né giustifica la sua riqualificazione in mutuo ipotecario ordinario
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto di giurisprudenza fra la tesi (inaugurata da Cass. n. 26672/2013) secondo cui il superamento del limite di finanziabilità posto dall’art. 38, comma 2 TUB non determina nullità del contratto, e l’opposta tesi (Cass. n. 17352/2017 e altre successive) che invece predicano la nullità del mutuo fondiario accordato per importo eccedente tale limite.
Lo risolvono nel senso di escludere che il contratto sia nullo. Per la Corte non ricorre né nullità per vizio di un elemento essenziale (non avendo questa natura la specificazione dell’importo massimo finanziabile), e neppure nullità virtuale per contrarietà a norma imperativa: infatti non può dirsi imperativa la norma ricavabile dall’art. 38, comma 2 TUB; né è configurabile nella fattispecie una violazione della norma che impone la par condicio creditorum (art. 2741 c.c.). Si esclude infine che il mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità debba riqualificarsi in termini di mutuo ipotecario ordinario, come pure aveva ipotizzato l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sez. Un. (Cass. ord. n. 4117/2022).
La sentenza svolge un’ampia motivazione, ricca di argomenti in tema di presupposti e tipologie della nullità contrattuale, di interessi implicati nelle ipotesi di contratto nullo, di imperatività della norma, di tipo contrattuale, di qualificazione del contratto e autonomia privata.
-
Amministratorehttps://dirittodeicontratti.eu/author/test-administrator/
-
Amministratorehttps://dirittodeicontratti.eu/author/test-administrator/
-
Amministratorehttps://dirittodeicontratti.eu/author/test-administrator/
-
Amministratorehttps://dirittodeicontratti.eu/author/test-administrator/