(direttiva UE 2023/2225 del 18 ottobre 2023)
1. – La nuova direttiva europea sul credito al consumo
A poco più di due anni dalla proposta della Commissione, l’Unione europea ha approvato una nuova direttiva sui contratti di credito al consumo (direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 “relativa ai contratti di credito dei consumatori”, in GUUE del 30 ottobre 2023). Essa non si limita a modificare la precedente direttiva 2008/48 (attuata in Italia con gli artt. 121-126, 127-128bis e 144 del TUB), bensì la abroga e sostituisce integralmente con un corpo normativo più ampio e complesso di quello previgente: 98 “considerando” contro 51, e 50 articoli contro 32.
I “considerando” 4-12 indicano le ragioni della riforma: da un lato superare le lacune e le inadeguatezze della direttiva 2008/48, che hanno dato luogo a divergenze fra le discipline nazionali, con conseguente frammentazione del quadro normativo europeo; dall’altro lato tenere conto dei nuovi sviluppi del fenomeno regolato, con particolare riferimento alla digitalizzazione.
Le disposizioni nazionali di recepimento dovranno essere approvate e pubblicate dagli Stati membri entro il 20 novembre 2025 (art. 48).
2. – Diritto intertemporale
Dal punto di vista del diritto intertemporale (art. 47-49):
* in generale, la nuova disciplina si applicherà ai contratti di credito stipulati posteriormente al 20 novembre 2026, mentre i contratti conclusi anteriormente, che in tal data non abbiano ancora esaurito i loro effetti, continueranno ad essere regolati dalla direttiva 2008/48 (e dalle norme nazionali attuative di questa);
* peraltro si prevede l’applicazione anticipata di alcune particolari norme della direttiva, cui sono soggetti anche i contratti di credito a tempo indeterminato stipulati prima del 20 novembre 2026: gli art. 23 (modifiche del tasso debitore), 24 (concessione di scoperto), 25 (sconfinamento), 28 (recesso) e 39 (cessione del credito del professionista verso il consumatore).
3. – Ambito di applicazione
Invariato l’ambito soggettivo (contratti fra operatori professionali e persone fisiche che agiscono in veste non professionale), l’art. 2 introduce modifiche circa l’ambito oggettivo di applicazione. Risultano così soggette alla disciplina classi di contratti di credito che in base alla vecchia disciplina ne erano escluse, e di contro ne vengono escluse classi di contratti di credito che la vecchia disciplina invece copriva.
Inoltre la direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta, autorizzandoli a prevedere che determinati contratti di credito siano sottratti all’applicazione di determinate norme.
4. – Le principali novità
Novità significative della riforma riguardano:
a) il divieto di trattamenti discriminatori (art. 6);
b) l’informazione dei consumatori (art. 5, 9, 10-12) e la loro educazione finanziaria (art. 34);
c) la pubblicità commerciale del servizio offerto (art. 7-8) e le informazioni precontrattuali (art. 10-1);
d) le offerte personalizzate basate sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore (art. 13);
e) le pratiche di commercializzazione aggregata (consentite) e abbinata (tendenzialmente vietate) ex art. 14;
f) le modalità di manifestazione del consenso contrattuale del consumatore, finalizzate a rafforzare la genuinità e consapevolezza del consenso (art. 15);
g) le regole di condotta che gli operatori professionali devono osservare nella concessione di credito ai consumatori (art. 32) nonché i requisiti di conoscenza e competenza del personale addetto (art. 33);
h) la valutazione del merito creditizio (art. 18-19);
i) i servizi di consulenza (art. 17) e la consulenza sul debito (art. 36);
j) l’estinzione anticipata del finanziamento (art. 29, dove si codifica la regola giurisprudenziale del caso Lexitor sulla considerazione della totalità dei costi sostenuti dal consumatore);
k) il ius poenitendi del consumatore (art. 26, dove si attenuano le conseguenze del difetto di informazione e della lacunosità dei contenuti contrattuali: non più l’indiscriminata sospensione sine die del decorso del termine per l’esercizio del recesso di pentimento, ma in alcuni casi il semplice prolungamento di un anno del termine stesso);
l) la morosità del consumatore (art. 35, che sostanzialmente estende in questo campo le “misure di tolleranza” da applicare prima dell’avvio di procedure esecutive, già introdotte dalla direttiva 2014/17 per il finanziamento degli acquisti immobiliari dei consumatori);
m) una clausola generale anti-abuso, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure per evitare che i consumatori vengano gravati di oneri economici eccessivi in termini di tassi, commissioni e altri costi del credito (art. 31).
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