Causa C-252/21, Meta Platforms Inc., già Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd, Facebook Deutschland GmbH contro Bundeskartellamt
La Corte di Giustizia interviene sulla relazione contrattuale fra utenti di social network e operatori delle piattaforme
La sentenza, dedicata in prevalenza a questioni di privacy legati all’applicazione del GDPR, tocca anche interessanti profili della relazione contrattuale fra social network (nella fattispecie si tratta di Meta, già Facebook) e utenti.
In questo ambito la sentenza fissa alcuni punti:
* la contrarietà delle condizioni generali rispetto alle regole del GDPR può essere sindacata dall’Autorità nazionale garante della concorrenza, come dato rilevante per accertare un abuso di posizione dominante;
* la finalità di eseguire un contratto può rendere necessario il trattamento di dati personali della parte creditrice della prestazione (art. 6.1, comma 1, lettera b) del GDPR), solo se il trattamento è oggettivamente indispensabile in vista di un obiettivo che sia parte integrante della prestazione, e quindi per conseguire l’oggetto principale del contratto;
* il consenso dell’utente di social network a che l’operatore controparte tratti suoi dati personali (art. 4.11 del GDPR) non è escluso per la semplice circostanza che l’operatore occupi una posizione dominante nel relativo mercato;
* di tale circostanza deve peraltro tenersi conto al fine di valutare se il consenso sia stato prestato liberamente;
* la libertà del consenso implica due requisiti:
– che all’utente fosse data una reale alternativa (fra accedere al servizio gratuitamente ma con la prospettiva di consentire alla raccolta e al trattamento dei suoi dati, ed escludere raccolta e trattamento a fronte di un corrispettivo pecuniario a suo carico);
– che la clausola di consenso alla raccolta e al trattamento dei dati sulle attività degli utenti all’interno del social network sia separata dalla clausola di consenso a raccolta e trattamento dei dati off-Facebook (cioè inerenti attività esterne al social network);
* l’onere di provare la libertà del consenso dell’utente incombe sull’operatore.
Professore ordinario di diritto privato nell’Università di Pavia
Autore di diversi contributi in materia di contratto, obbligazioni, responsabilità civile, diritto delle persone e della famiglia. Tra le monografie, Sulle definizioni legislative nel diritto privato, Giappichelli, 2004; Adempimento e risarcimento nei contratti di scambio, Giappichelli, 2013; La cooperazione all’adempimento e i rimedi a tutela del debitore, Giuffrè, 2019. Tra i contributi a trattati, Inattuazione e risoluzione: i rimedi, in Trattato del contratto diretto da Roppo, 2ª ed., V, Rimedi-2, Giuffrè, 2022, 163-653 e L’appalto: il tipo e la struttura; L’appalto: garanzie e responsabilità, in Trattato dei contratti, diretto da Roppo e Benedetti, Giuffrè, 2014, III, Opere e servizi-1, Giuffrè, 2014, 5-178 e 321-522.
Fa parte del comitato editoriale di Contratto e impresa, Cedam, dal 2017 e di Accademia, Pacini, dal 2023. Coordina la sezione Giurisprudenza dell’Annuario del contratto a partire dalla fondazione (2009).
Presiede il consiglio di amministrazione di Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l., società interamente controllata dall’Università di Pavia.
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Matteo Dellacasahttps://dirittodeicontratti.eu/author/matteo-dellacasa/