Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657

La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98″.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5657/2023, si occupano della meritevolezza di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. di una clausola di indicizzazione inserita in un contratto di leasing che fa dipendere la misura del canone dovuto dall’utilizzatore dalla variazione di un doppio indice finanziario e monetario, e della sua qualificabilità come “strumento finanziario derivato”. Infatti, argomentando dalla presenza di tale clausola, il giudice di merito aveva dapprima qualificato il contratto controverso come strumento finanziario, per poi ritenerlo immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., poiché il calcolo di variazione era “astruso e macchinoso”, la clausola che disciplinava il “rischio cambio” era caratterizzata da aleatorietà e squilibrio ed era prevedibile un costante apprezzamento del franco svizzero.

Nel censurare la sentenza d’appello, le Sezioni Unite ripercorrono i confini del giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., escludendo che esso coincida con il giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa, e affermando la necessità di svolgerlo con riferimento allo scopo perseguito dalle parti, e non alla convenienza, chiarezza, o aleatorietà del contratto stipulato. Rispetto a queste ultime circostanze, infatti, l’ordinamento ha previsto altri strumenti di tutela del contraente svantaggiato: la convenienza dell’affare è sindacabile dal giudice nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge (ad es. nella disciplina della rescissione); la scarsa chiarezza deve essere risolta dal giudice attraverso un procedimento ermeneutico regolato dagli artt. 1362-1371 c.c., e l’aleatorietà non è idonea a rendere un contratto immeritevole di tutela posto che le parti possono stipulare contratti tipici o atipici aleatori.

La pronuncia ribadisce, dunque, la centralità della libertà negoziale nel nostro ordinamento e censura l’utilizzo del giudizio di meritevolezza dei contratti atipici quale strumento per veicolare un inammissibile intervento del giudice sulla convenienza dell’affare.

Nel valutare la meritevolezza di tutela del contratto in questione, le Sezioni Unite ripercorrono altresì la definizione di “strumento finanziario” ex d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (sia nella versione vigente al momento del contratto, sia nella versione vigente al momento del giudizio) ed escludono che la mera presenza di una clausola di indicizzazione sia idonea a trasformare un contratto di leasing in uno strumento finanziario: tale clausola è infatti funzionale a determinare la prestazione dovuta dal conduttore e non snatura la causa del contratto di leasing in questione che rimane la locazione finanziaria di un immobile.

Sulla scorta di ciò, le Sezioni Unite cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione affinché decida il merito della lite applicando il seguente principio di diritto: «la clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte; non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d. lgs. 58/98″».

Virginia Fusco

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