Azione di nullità del contratto di conto corrente con banca svizzera stipulato in Italia: la questione della competenza giurisdizionale 

Cass., Sez. Un., Ord. 12 aprile 2023, n. 9782

Francesca Maoli*

Sommario: 
1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite.
2. La disciplina speciale a tutela del consumatore nel quadro della Convenzione di Lugano del 2007.
3. La direzione dell’attività commerciale o professionale verso stato di domicilio del consumatore.

1. La questione sottoposta alle Sezioni Unite

Con ordinanza del 12 aprile 2023, n. 97821, la Corte di cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un’azione di nullità di due contratti di apertura di conto corrente presso una banca svizzera. L’operazione si inseriva nel contesto di un trust di diritto neozelandese, avente quale disponente la signora A.A., residente in Italia, e quale beneficiario il figlio della signora (B.B.). Mentre il trustee era da identificarsi in una società britannica, la responsabilità della gestione del trust era stata affidata ad una società esterna (la Deep View Capital SA), la quale aveva assistito A.A. e B.B. nella fase di conclusione dei rapporti contrattuali di conto corrente, necessari per l’istituzione del trust. In particolare, i contratti in questione – uno intestato alla A.A. e l’altro intestato al trust – erano stati sottoscritti dalla A.A. stessa presso il suo domicilio in Firenze, in presenza del legale rappresentante della summenzionata società di gestione, alla quale la banca svizzera aveva affidato la modulistica contrattuale standard per l’apertura di rapporti bancari. 

Dopo la chiusura del trust, A.A. e B.B. si erano rivolti al Tribunale di Firenze per l’accertamento della nullità, dell’annullamento o dell’inefficacia dei contratti di conto corrente. Si costituiva la banca, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice svizzero, in forza della disciplina contenuta nella Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale2. In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di cassazione confermava la giurisdizione del giudice italiano, in ottemperanza alla disciplina sulla competenza giurisdizionale prevista dalla Convenzione di Lugano e relativa alla tutela dei consumatori3

2. La disciplina speciale a tutela del consumatore nel quadro della Convenzione di Lugano del 2007

Nel pronunciarsi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di cassazione ha correttamente ricondotto la fattispecie al campo di applicazione della Convenzione di Lugano del 2007, che opera nei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Danimarca, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera. La controversia, infatti, aveva ad oggetto la nullità di un contratto di conto corrente promossa da un soggetto domiciliato in Italia, nei confronti di una banca con sede in Svizzera4. Come noto, il testo della Convenzione ricalca quello del regolamento (CE) n. 44/2001 in materia civile e commerciale (Bruxelles I), la cui disciplina è oggi contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)5. Dato che la Convenzione – diversamente dalla Convenzione di Lugano del 1988 che la ha preceduta – è stata stipulata dall’Unione europea in forza di una competenza esterna esclusiva, essa costituisce parte integrante del diritto europeo6. Ne consegue che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle sue disposizioni in forza dei rinvii pregiudiziali proposti dai giudici degli Stati membri7.

Nel caso di specie, la questione controversa concerneva essenzialmente l’applicabilità della disciplina speciale a tutela dei consumatori, di cui agli art. 15 ss. della Convenzione. Da un lato, infatti, la banca eccepiva la presenza nel contratto di una clausola di proroga esclusiva della giurisdizione in favore del giudice svizzero, ai sensi dell’art. 23. Dall’altro lato, parte attrice sosteneva l’applicabilità della disciplina speciale a tutela dei consumatori, che avrebbe attribuito la giurisdizione al giudice italiano in quanto foro del domicilio del consumatore (art. 16, par. 1 della Convenzione) ed avrebbe escluso la validità dell’accordo di proroga in questione (ai sensi dell’art. 17, par. 1). Sul punto, la banca sosteneva l’inapplicabilità di tale disciplina, in quanto non sarebbero state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma. A mente dell’art. 15, par. 1, lett. c), infatti, nei contratti diversi dalle vendite a rate di beni mobili materiali e dai prestiti con rimborso rateizzato (o altre operazioni di credito) connessi con il finanziamento di tali vendite, l’art. 16 può applicarsi soltanto nel caso in cui il consumatore abbia sottoscritto un contratto con un professionista le cui attività si svolgono nello Stato in cui il consumatore è domiciliato o si dirigano verso tale Stato.

Nel dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice italiano, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso le mosse dal rapporto sussistente tra i due contratti di conto corrente, l’uno intestato alla parte attrice (A.A.) e l’altro intestato al trust. Si identifica, in particolare, la questione giurisdizionale controversa come attinente essenzialmente al primo rapporto, con il quale il secondo contratto presentava un indubbio collegamento di dipendenza. Infatti, si osserva che il conto corrente intestato al trust e aperto dal trustee, pur trattandosi di rapporto distinto, è originato da un trasferimento di fondi provenienti dal conto corrente intestato personalmente alla A.A.: ne risulta, nella ricostruzione della Corte, che la risoluzione della questione di competenza giurisdizionale relativa al primo contratto è destinata a produrre i suoi effetti anche rispetto al secondo.

Sulla base di tali premesse, la Corte osserva che l’applicazione della disciplina di cui all’art. 15 della Convenzione di Lugano si fonda su tre presupposti cumulativi8: segnatamente, occorre (i) che una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto estraneo alla sua attività professionale; (ii) che un contratto sia stato effettivamente concluso; (iii) che ricorra una delle categorie previste dal par. 1 della citata disposizione. Rispetto a quest’ultimo requisito – non ricadendo la fattispecie in esame nei tipi contrattuali di cui all’art. 15, par. 1, lettere a) e b) – era necessario stabilire se il caso di specie ricadesse tra gli “altri contratti con consumatori”, per i quali è richiesto che le attività commerciali o professionali (nel cui ambito di attività rientra il contratto oggetto del contendere) si svolgano nello Stato di domicilio del consumatore e siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale stato9

3. La direzione dell’attività commerciale o professionale verso Stato di domicilio del consumatore 

Per verificare il requisito della direzione dell’attività commerciale o professionale verso lo Stato di domicilio del consumatore, la Corte di cassazione ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia avente ad oggetto le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 44/200110, in forza della già illustrata necessità di tenere conto dei principi definiti dalla Corte anche per l’interpretazione delle analoghe norme contenute nella Convenzione di Lugano. Ciò non senza rimarcare la necessità di un’interpretazione restrittiva, a fronte del carattere derogatorio della disciplina speciale a tutela dei consumatori11.

Sul punto, la Corte di giustizia si è attestata su una nozione omnicomprensiva, ritenendo riconducibili alle attività dirette verso uno Stato membro non solo la pubblicità (in qualsiasi forma) effettuata nel Paese di domicilio del consumatore12, ma anche qualsiasi condotta che indichi la volontà del commerciante o del professionista di offrire i propri servizi in tale Stato, purchè posta in essere prima della conclusione del contratto13. A tal fine, non è strettamente necessario che il contratto in questione sia stato concluso a distanza14. Nella sentenza Pammer15 – ove si sottolinea l’ampia formulazione della normativa in esame, finalizzata a garantire una adeguata protezione al consumatore – la Corte ha osservato come il concetto di “direzione dell’attività” comprenda un’ampia gamma di circostanze. Si è ivi precisato, peraltro, che il giudice adito deve “acclarare se, prima dell’eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori”16.

Ne consegue che, pur riconoscendo e ribadendo la necessità di interpretare restrittivamente la disciplina speciale, la Corte di giustizia ha nondimeno valorizzato il sotteso obiettivo di tutela del consumatore, nonché di prevedibilità del foro competente, che risulta anche dall’evoluzione normativa che, almeno per quanto riguarda la disciplina europea, ha caratterizzato il passaggio dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 al Regolamento (CE) n. 44/200117

Coerentemente con principi sopra descritti, la Corte di cassazione nell’ordinanza in commento osserva come, nel caso di specie, il quadro probatorio inducesse a ritenere che l’attività della banca svizzera fosse diretta in Italia attraverso l’operato di un gestore patrimoniale esterno. Sulla base della prospettazione attorea, risultava infatti che tale soggetto fosse legato all’istituto di credito da una consolidata e pregressa collaborazione professionale. Inoltre, il legale rappresentante della società intermediatrice si era recato presso il domicilio della controparte contrattuale munito della modulistica standard della banca contenente le condizioni generali di contratto per l’apertura di un conto corrente. 

Peraltro, giova osservare che le conclusioni della Suprema Corte sono formulate sulla scorta dei propri orientamenti giurisprudenziali pregressi, che risultano (ancorché parzialmente) richiamati e confermati. Infatti, già in precedenti occasioni la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 15, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) n. 44/2001 e della Convenzione di Lugano del 2007, osservando come l’attività del commerciante o del professionista verso lo Stato membro di domicilio del consumatore può riferirsi anche ad attività serventi o strumentali, di sollecitazione al pubblico attraverso agenti o mediatori. In particolare, in un precedente arresto18, le Sezioni Unite si erano già pronunciate su una fattispecie avente ad oggetto un contratto finanziario stipulato da una banca svizzera con un cittadino italiano residente in Italia, ritenendo soddisfatto il requisito della direzione dell’attività anche nell’ipotesi in cui il professionista si sia avvalso di agenti o mediatori che presentino con esso un collegamento adeguatamente stretto in senso economico e non formalmente giuridico. Una prospettiva pragmatica, ancorché sorretta da una adeguata analisi delle prospettazioni attoree, che induce la Corte a concludere per la giurisdizione del giudice italiano. 

La Corte di cassazione, nel fare propri l’approccio ed i principi espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, si attesta su una posizione garantista nei confronti della parte debole del rapporto (id est, il consumatore). Infatti, l’applicazione della disciplina di cui agli art. 15 ss. della Convenzione di Lugano del 2007 – tenuto in considerazione il già più volte citato parallelismo con i regolamenti europei in materia civile e commerciale – sembra privilegiare la tutela del consumatore, piuttosto che la necessità di interpretare restrittivamente le disposizioni speciali: si tratta di un approccio che, peraltro, è sorretto dall’ampia formulazione della norma, che ritiene applicabile la disciplina speciale ogni volta in cui l’attività commerciale o professionale sia diretta “con qualsiasi mezzo” verso lo Stato in cui è domiciliato il consumatore19. Ciò si verifica, in particolar modo, quando la direzione dell’attività si concretizzi nell’utilizzo di soggetti intermediari che, a vario titolo, esprimano una connessione sostanziale (quantomeno, di fiducia) con il commerciante/professionista20.

*  Ricercatrice di diritto internazionale nell’Università di Genova. 
1 Corte di cassazione, Sez. Unite, Ord. 12 aprile 2023, n. 9782. 

2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007.

3 Art. 15 ss. della Convenzione di Lugano del 2007. In materia S. Bariatti, La compétence internationale et le droit applicable au contentieux du commerce électronique, in Riv. dir. int. priv. proc., 2002, p. 19; A. Bonomi, Les contrats conclus par les consommateurs dans la Convention de Lugano révisée, in A. Bonomi, E. Cashin Ritaine, G.P. Romano, La Convention de Lugano: passé, présent et devenir, Gèneve – Zurich-Bâle, 2007, p. 65; G. Pizzolante, La nozione di “consumatore” nel diritto comunitario e nel diritto italiano, in Dir. comm. int., 2003, p. 319; A.L. Calvo Caravaca, Consumer contracts in the European Court of Justice case Law: recent trends, in Cuad. der. trans., 2020, p. 86.

4 Sul punto S.M. Carbone, C.E. Tuo, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Torino, 2016, p. 9. 

 5 Art. 15 ss. del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I); art. 17 ss. del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)(Bruxelles I bis). 

 6 Si veda la anche la Decisione del Consiglio 2009/430, del 27 novembre 2008, relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in Gazz. Uff. UE, L147 del 10 giugno 2009, 1.

L’auspicato parallelismo interpretativo, del resto, risulta anche dall’art. 1, par. 1 del protocollo n. 2 allegato alla Convenzione di Lugano del 2007, a mente del quale “Nell’applicare e interpretare le disposizioni della presente convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all’articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione”. 

 8 CG, 28 gennaio 2015 (causa C-375-13), Harald Kolassa, ECLI:EU:C:2015:37, punto 23. Si vedano sul punto A. Schwartze, F. Pesce, Articolo 15, in T. Simons, R. Hausmann, I. Queirolo (a cura di), Regolamento “Bruxelles I”. Commento al Regolamento (CE) 44/2001 e alla Convenzione di Lugano, Monaco di Baviera, 2012, p. 361. 

 9 Analogamente Cass., sez. un., 4 marzo 2021, n. 6001, in Riv. dir. int. priv. proc., 2021, p. 697.

10 La disciplina speciale sulla giurisdizione a tutela del consumatore è attualmente rinvenibile negli art. 17 ss. del regolamento (UE) n. 1215/2012. In materia, per tutti, P. Mankowski, Section 4 – Jurisdiction over consumer contracts (Art. 17 – art. 19), in U. Magnus, P. Mankowski (eds.), Brussels Ibis Regulation, Köln, 2023, p. 427 ed ivi ampi riferimenti dottrinali. 

11 CG, 28 gennaio 2015 (causa C-375-13), Harald Kolassa, cit., punto 28. 

12 CG, 11 luglio 2002 (causa C-96/00), Rudolf Gabriel, ECLI:EU:C:2002:436, punto 43.

13 P. Mankowski, Article 17, in U. Magnus, P. Mankowski (eds.), Brussels Ibis Regulation, Köln, 2023, p. 486.

14 CG, 6 settembe 2012 (causa C-190/11), Daniela Mühlleitner, ECLI:EU:C:2012:542, punto 33. 

15 CG, 7 dicembre 2010 (cause riunite C-585/08 e C-144/09), Peter Pammer e Hotel Alpenhof, ECLI:EU:C:2010:740. Si vedano F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione), Vicenza, 2015, p. 223; B. De Groote, Maletic and EU-jurisdiction rules for consumer contracts: How a seemingly internal holiday contract turns out to be international, in Journal of European Consumer and Market Law, 2016, p. 138.

16 CG, 7 dicembre 2010 (cause riunite C-585/08 e C-144/09), Peter Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 76. 

17 CG, 7 dicembre 2010 (cause riunite C-585/08 e C-144/09), Peter Pammer e Hotel Alpenhof, cit., punto 59. Si veda F. Ragno, Il foro del consumatore: dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 al Regolamento CE n. 44/2001, in Contr. impr. Eur., 2009, p. 230.

18 Cass., sez. un., 4 marzo 2019 n. 6280. Conformi Cass., sez. un., 28 giugno 2022 n. 20802; Cass., sez. un., 19 maggio 2009, n. 11532; App. Napoli, sez. VII, 16 febbraio 2023, n. 664. La Corte di cassazione ha altresì precisato che l’applicazione della disciplina speciale a tutela del consumatore, al fine di radicare la giurisdizione italiana o di derogarla in favore del giudice straniero, è subordinata specifica allegazione di parte circa la direzione dell’attività del professionista verso lo Stato di domicilio del consumatore: così Cass., sez. un., 4 marzo 2019 n. 6280, cit.; Cass., sez. un., 4 marzo 2021, n. 6001, cit.

19 Si veda P. Mankowski, Article 17, cit., p. 482. 

20 Esula dalla presente trattazione il tema della direzione dell’attività a mezzo internet, per il quale si rinvia, ex multis, a M. Bogdan, Website accessibility as a basis for jurisdiction under art. 15(1)(c) of the Brussels I Regulation: case note on the ECJ judgments Pammer and Alpenhof, in Yearbook of Private International Law, 2010, p. 565; A. Addante, Tutela del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto europeo della vendita, Padova, 2017; S. Marino, I contratti di consumo online e la competenza giurisdizionale in ambito comunitario, in Contr. impr. Eur., 2011, p. 247; M. Brugnara, A. Reinalter, La sentenza Emrek: verso l’assolutezza del foro speciale del consumatore, in Giur. it., 2014, p. 578. 

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