MUTUO – GIUOCO – COLLEGAMENTO NEGOZIALE: Cass., sez. II, ord. 15 settembre 2023, n. 26646.

Anche se la vendita di fiches è effettuata da un Casinò per un gioco effettuato tra terzi giocatori, cui è estraneo il Casinò, non si applica il disposto dell’art. 1933 c.c.  («Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti»).

Un Casinò ha venduto fiches a giocatori senza partecipare al giuoco, ma limitandosi a predisporre quanto necessario allo svolgimento del gioco tra parti terze.

Il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso a favore del Casinò, argomentando sull’inapplicabilità dell’art. 1933 c.c. a un giuoco cui era estraneo il mutuante che, dunque, aveva titolo per domandare il credito consistente nel valore delle fiches vendute al giocatore. La decisione e è stata successivamente confermata in secondo grado.

Il debitore ricorre davanti al giudice di legittimità contestando la mancata applicazione al caso di specie dell’art. 1933 c.c., laddove esclude l’azione per il pagamento di un «debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti».

In particolare, il ricorrente reputa illogico l’argomento secondo cui detta norma sarebbe applicabile solo quando il giocatore giocasse, e perdesse, direttamente con il Casinò mutuante; osserva inoltre che l’applicazione dell’art. 1933 c.c. può affermarsi sulla base di un «collegamento funzionale» tra il prestito e un gioco, per quanto effettuato senza la diretta partecipazione del Casinò mutuante.

Con l’ordinanza in esame, la Cassazione conferma la decisione di secondo grado e respinge il ricorso del debitore. In particolare evidenzia l’improprietà del richiamo al collegamento funzionale, addotto da parte ricorrente a sostegno della propria tesi giacché «la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici», mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione». 

Chiarisce, pertanto, che per ricondurre la vendita di fiches all’art. 1933 c.c. «occorre che il mutuante venga a partecipare direttamente al giuoco in antagonismo con il mutuatario, in quanto sia in qualche modo anch’egli effettivo destinatario del giuoco». Ove il mutuante non assuma anche il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l’impiego della stessa per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa. È dunque irrilevante la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate, con la conseguenza che, nel caso di specie, bene hanno deciso i giudici di merito nel respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Casinò mutuante.

La decisione si pone in continuità con l’orientamento consolidato della Cassazione in materia di applicazione dell’art. 1933 c.c. (v., da ultimo, Cass., 27.5.2019, n. 14375: nel caso, tuttavia, i giudici di legittimità riconobbero la «compartecipazione» del casinò mutuante, di cui si accertò nel giudizio di merito una vera e propria «associazione alla giocata» desunta da fatti incontroversi quali l’assenza di interessi e commissioni per l’ingente somma asseritamente data a mutuo).

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